Il tuo commercialista: Invio dei corrispettivi di luglio possibile entro oggi 2 settembre

Stampa

 

Invio dei corrispettivi di luglio possibile entro oggi 2 settembre

Trasmissione telematica dei corrispettivi: possibile inviare i dati di luglio entro oggi 2 settembre per non incorrere in sanzioni.

 

 

Come stabilito dal Decreto crescita (DL 34/2019), nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 12-quinques, Dl n. 34/2019).

Pertanto dato che il termine per le operazioni di luglio sarebbe il 31 agosto che è un sabato, il successivo giorno feriale è oggi lunedì 2 settembre, data ultima entro cui è possibile trasmettere i corrispettivi senza incorrere in sanzioni.

Si ricorda, che come indicato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento di luglio 2019, i soggetti possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:

La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 02/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse