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Il tuo commercialista: Decreto Crescita 2019: nuova scadenza per la dichiarazione IMU/TASI

 

Decreto Crescita 2019: nuova scadenza per la dichiarazione IMU/TASI

Nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI, dal 30 giugno passa al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo

 

L’articolo 3-ter del Decreto Crescita, ha previsto lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU non riguarda tutti i possessori di immobili, ma solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc …) e nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l’imposta (fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto ecc …).
Pertanto, secondo la nuova disposizione, per le variazioni intervenute nel 2018, il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI scade il prossimo 31 dicembre 2019.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta).

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

 

Modalità di presentazione

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento.

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, come pure in caso di presentazione di dichiarazione infedele, si può sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva, o rettificativa, e pagando la relativa sanzione. È possibile approfittare anche del ravvedimento breve, che consente di sanare l’irregolarità entro 30 giorni, termine entro il quale la sanzione viene dimezzata, e usufruendo anche dell’ulteriore riduzione ad 1/10 della sanzione stessa.

Quindi presentando la dichiarazione entro il 30 gennaio si debbono versare solo 5 euro di sanzione in quanto per la mancata presentazione della dichiarazione la sanzione è pari a 100 euro, cifra che va ridotta della metà e poi portata ad un decimo del totale, ossia, appunto, a 5 euro.

Altrimenti si può sanare entro 90 giorni pagando 10 euro, ossia la sanzione ordinaria ridotta ad un decimo.

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura “ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione” ed allegando la co- pia dell’attestato di versamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse