Il tuo commercialista: Fatturazione elettronica immediata e differita 2019: quale data indicare?

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Fatturazione elettronica immediata e differita 2019: quale data indicare?

 

Fatturazione elettronica 2019: guida pratica con esempi alla data da indicare nel documento

 

 

Dopo la Circolare 14/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla fatturazione elettronica, sembra che sul tema della corretta indicazione della data la nebbia si diradi un pochino. Per prima cosa bisogna fare attenzione alla terminologia: un conto é generare la fattura apponendovi una data, un conto é emetterla cioè trasmetterla allo SdI. Altra cosa a cui prestare attenzione è il fatto che la fattura può essere:

La fattura immediata deve portare la data di effettuazione dell'operazione e deve essere trasmessa entro 12 giorni, termine modificato in sede di conversione del Decreto Crescita. 

La fattura differita invece deve essere datata entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione e trasmessa entro lo stesso termine. Tuttavia è consigliabile la generazione della fattura il giorno dell'ultimo DDT o l'ultimo giorno del mese, fermo restando il termine del 15 del mese successivo per l'invio allo SDI.

In entrambi casi, l'IVA dovrà essere versata con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

 

Tutto ciò premesso, vediamo alcuni esempi della data da indicare:

1) Fattura immediata

Acconto ricevuto il 10.7; data della fattura immediata 10.7 indicando nel corpo fattura che in data 10.7 è stato ricevuto un acconto. La data ultima per la trasmissione allo SdI è il 22.7.

2) Fattura immediata e differita

Acconto del 10.7; consegna merce il 15.7. In questo caso è necessario generare e trasmettere due fatture:

3) Fattura differita (in caso di DDT o di Report di interventi)

DDT per due consegne effettuate il 10.7 e il 20.7. In questo caso la fattura differita può essere generata e trasmessa allo SdI entro il 15.8. La generazione sarà datata il 31 luglio o con la data dell'ultima consegna in modo da consentire la corretta competenza.

4) Fatturazione di merce a disposizione

Se la scrittura tra le parti prevede, ad esempio, la messa a disposizione in data 21.7, non trattandosi di fatturazione differita si deve generare la fattura con la data del 21.7 e nei successivi 12 giorni di tempo è necessaria trasmetterla allo SdI.

Attenzione va prestata anche al fatto che dagli esempi forniti all’interno della circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/2019 sembra possibile avere una non sequenzialità di data nella generazione delle fatture, purché

 

Infatti, il testo dell'art. 23/633 - Registrazione delle fatture - nella versione 2019 prevede che "Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni." 

La versione precedente recitava: "Il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione E CON RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE, in apposito registro". Pertanto, dato che è stato eliminato ogni precedente riferimento alla data di emissione, dovrebbe essere sufficiente che la registrazione segua l'ordine della numerazione.

 

Esempio: 

Prot. nr. fattura Data fattura

1            190001 17/06/2019                                         

2            190002 16/06/2019

3            190003 19/06/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse