Danno differenziale: niente retroattività per la Cassazione
Le nuove modalità di definizione del danno differenziale introdotte dalla legge di bilancio 2019 non sono retroattive . Cassazione 11114/ 2019
La Legge di Bilancio 2019 (l- 145- 2018) ha modificato le modalità di definizione del danno differenziale da liquidare al lavoratore infortunato o vittima di malattia professionale da parte del datore di lavoro. Si prevede infatti che l'importo venga calcolato sottraendo dal risarcimento complessivamente calcolato dal giudice l’indennità a qualsiasi titolo e indistintamente liquidata all'infortunato da parte dell’INAIL.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11114 del 19 aprile 2019, ha confermato che questa modalità , modificando le voci da considerare, di fatto riduce l’ammontare del risarcimento del danno che la vittima dell'infortunio o della malattia professionale riceve dal datore di lavoro in quanto lo scomputo avviene “per sommatoria” anziché “per poste” come accadeva prima, con conseguente diritto di regresso dell’Inail per “le somme a qualsiasi titolo pagate”.
Inoltre viene chiarito che l’applicazione del nuovo sistema di calcolo non ha efficacia retroattiva .
Il caso riguardava in particolare un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per il quale gli eredi avevano chiesto in Appello , in riforma della sentenza di primo grado, il risarcimento dei danni non patrimoniali . La Corte territoriale aveva riconosciuto la nocività dell’ambiente di lavoro per amianto e la sussistenza del nesso causale tra tale condizione di pericolo e l’evento morte.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale iure hereditatis i giudici di secondo grado avevano applicato le tabelle di Roma, personalizzando il danno nella misura del 50%, e riparametrando l’importo ad un dodicesimo, pari al mese di sopravvivenza dell’uomo tra diagnosi della patologia e il decesso. La società, ricorrendo per Cassazione ha lamentato, la mancata detrazione dal danno biologico liquidato iure hereditatis della rendita corrisposta dall’Inail alla vedova .
A questo proposito gli Ermellini hanno però chiarito che non si può applicare l’articolo 1 della Legge di Bilancio 145/2018 ai giudizi in corso perché ciò comporterebbe una violazione del divieto di retroattività. Nella nuova norma infatti non vi sono “statuizioni espresse nel senso della retroattività, anzi sembrano esservi previsioni che depongono in senso contrario”.
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