Tassa di registro fissa, da lunedì 1° gennaio, per le operazioni di conferimento di azienda con cessione di quote. Il comma 87 della legge di bilancio 2018 modifica l' articolo 20 del Dpr 1321/86 stabilendo che la tassazione è effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto, prescindendo dagli atti collegati. La disposizione supera il precedente e discusso orientamento giurisprudenziale che riteneva di tassare con aliquota proporzionale, come cessione di azienda, gli atti concatenati di conferimento e vendita di partecipazioni. Trasferimenti aziendali I trasferimenti di aziende o di rami aziendali sono frequentemente realizzati, soprattutto per imprese complesse e articolate, mediante operazioni concatenate di conferimento degli asset in una newco e successiva cessione delle partecipazioni della conferitaria. Ad esempio, Alfa Srl conferisce in Beta Spa il ramo aziendale in oggetto e vende poi al terzo (Gamma Srl) le azioni rappresentanti l' intero capitale di Beta Spa. Questa modalità, a prescindere dai potenziali vantaggi tributari, è ritenuta preferibile perché consente al cessionario finale (Gamma Srl) di operare, sin dalla data del closing (la vendita delle partecipazioni), con una struttura societaria (Beta Spa) che già detiene (tutta e soltanto) l' azienda, in piena attività, e per la quale si è provveduto a svolgere preventivamente (post conferimento e prima della cessione delle azioni), a cura del cedente, ogni necessaria volturazione o formalità amministrativa. L' operazione concatenata di conferimento aziendale e vendita di quote è da tempo validata in ambito di imposte sui redditi. L' articolo 176, comma 3, del Tuir, stabilisce infatti che non è censurabile ai fini della norma antielusiva il conferimento di azienda, in regime di neutralità o di affrancamento con imposta sostitutiva, seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute al fine di usufruire della esenzione Pex sulle plusvalenze realizzate. Con l' operazione concatenata, infatti, il cedente (Alfa Srl) rileva la plusvalenza fiscale, non già nel conferimento (che è neutrale), ma nella vendita delle azioni di Beta Spa e può conseguentemente sfruttare la tassazione Ires sul 5%
prevista dall' articolo 87 del Tuir. Operazioni 2018 in sicurezza Negli ultimi anni si è sviluppato un filone giurisprudenziale che, in base all' articolo 20 del Dpr 131/86, ha ritenuto che le due operazioni concatenate vadano assoggettate non già all' imposta fissa di registro prevista dalla legge per lo specifico atto, ma a quella proporzionale (9% immobili e 3% altri beni) stabilita per le cessioni di azienda. Questa interpretazione (fortemente contestata dalla dottrina) viene ora spazzata via, per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2018, a seguito della riscrittura dell' articolo 20 a opera del comma 87 della legge di bilancio. Si prevede infatti che la tassazione del registro si effettua secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici del singolo atto registrato (e non "degli atti"), sulla base degli elementi desumibili dall' atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti a esso collegati. Con una modifica all' articolo 53-bis si stabilisce poi che resta ferma anche per l' imposta di registro quanto previsto dalla norma anti abuso (articolo 10-bis, legge 212/00). Norma antiabuso che, come detto, è disapplicata per queste operazioni dall' articolo 176 del Tuir. Il nuovo quadro normativo fa sì che, da domani 1° gennaio (prescindendo da ogni possibile impatto interpretativo della norma anche sui contenziosi pregressi), le operazioni di conferimento d' azienda e successiva cessione di quote potranno essere realizzate in sicurezza anche per l' imposizione di registro e dunque con applicazione della tassa fissa che non potrà essere disconosciuta dal fisco.
Fonte: SOLE24ORE