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Sagre e fiere: ecco le regole di riavvio concordate tra Governo e Regioni

Nuove schede operative per il riavvio di attività all'aperto: come gestire sagre e fiere con regole anti covid

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in coordinamento con gli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e all’unanimità (ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020) l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

La seguente scheda riguardante il settore “SAGRE E FIERE” è ricompresa tra le nuove che vanno ad aggiungersi a quelle già pubblicate per altri settori economico-produttivi allo scopo di completare tutto il panorama delle attività che necessitano una puntuale regolamentazione al fine di continuare a gestire l'emegergenza sanitaria da coronavirus. L'elenco completo delle schede aggiunte è consultabile nell'articolo "Fase 2: le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive"

Si ricorda che le schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori economico-produttivi, allo scopo di fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale.

 

Le indicazioni di seguito elencate si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
  • Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
  • È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto, in
  • particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
  • Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
  • Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda
  • tematica specifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 01/06/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 Bonus 600 euro marzo: richiesta entro il 3 giugno

Novità del decreto Rilancio: l'indennità di marzo per i beneficiari del Cura Italia va richiesta entro il 3 giugno- come fare; i bonus cumulabili con la pensione di invalidità

 

 

Con un comunicato sul proprio sito l'inps ha ricordato alcune importanti novità introdotte dal Decreto Rilancio in tema di bonus per i lavoratori autonomi e dipendenti che sono stati danneggiati dall'emergenza Coronavirus.

Queste le due novità:

  1. è stata introdotta la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate all’emergenza con l’assegno ordinario di invalidità (art.75 DL 34 2020)
  2. l’indennità COVID-19 da 600 euro relativa al mese di  marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia puo essere richiesta solo fino al 3 giugno 2020 , dopodiche si decade dal diritto (art 84 comma 14 DL 34 2020)

 

1. CUMULABILITA'  Questo punto riguarda :

  • sia i beneficiari dei bonus previsti dal Cura Italia (autonomi e collaboratori iscritti alla gestione separata, artigiani, commercianti, stagionali del turismo, operai agricoli, lavoratori dello spettacolo) (cfr Bonus 600 euro INPS chi ha diritto, come richiederli"),
  • che coloro che sono stati aggiunti alla platea con il decreto Rilancio (lavoratori domestici , lavoratori stagionali di tutti i settori, intermittenti, venditori porta a porta) (per i dettagli cfr Bonus 600 euro per nuove categorie)

Per tutti i soggetti sopracitati si applica ancora il divieto di cumulo con assegni di pensione  ma fa eccezione appunto l'assegno ordinario di invalidità (Legge 222/1984). L'Inps fa sapere  ora che le  domande respinte per cumulo con la pensione di invalidita  saranno riesaminate d'ufficio  e verrà erogato in automatico il pagamento.

 

2. SCADENZA TERMINE BONUS MARZO . Questo aspetto riguarda invece solo le categorie inizialmente beneficiarie del bonus 600 euro INPS. Chi l'ha richiesto e ricevuto o è in attesa di riceverlo non deve fare una  nuova domanda: la mensilità di aprile sarà attribuita in automatico dall'INPS.  

Chi non avesse ancora fatto la richiesta per l'indennità di marzo deve affrettarsi e presentare domanda entro il 3 giugno 2020,  in modo da avere   sia la mensilità di marzo che quella di aprile.

La domanda va inviata tramite l’apposito servizio sulla piattaforma INPS.   Si ricorda che è necessario essere muniti Codice Fiscale e credenziali SPID o PIN INPS o CNS o Carta di Identità elettronica 3.0. (CIE).   In mancanza  si puo richiedere il PIN tramite il portale INPS.  Per richiedere questa ed altre prestazioni del Decreto Cura Italia, basta inserire i primi 8 caratteri del PIN ottenuti  via sms, al numero di cellulare inserito tra i  contatti richiesti dalla procedura di Richiesta PIN On Line. 

Per le domande da parte delle nuove categorie di lavoratori inserite dal DL Rilancio si è ancora in attesa delle istruzioni operative Inps, tranne che per i lavoratori domestici  (per marzo non hanno diritto a nessun bonus mentre per aprile e maggio la procedura è stata aperta da pochi giorni:  cfr "Indennità lavoro domestico come fare domanda")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 28/05/2020

 

Fonte: Inps

 

Decreto Rilancio: novità e aggiornamento delle FAQ sulla sospensione cartelle

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento sospesi fino al 31 agosto e aggiornamento delle FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla sospensione delle attività di riscossione

 

 

Il  “Decreto Rilancio” Decreto Legge n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha introdotto diverse novità in materia di riscossione, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 154 comma 1, lettera a), è prevista la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da:

  • cartelle di pagamento,
  • avvisi di addebito
  • avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

 

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.

Pertanto sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (già previsti dal decreto “Cura Italia”, Dl n. 18/2020, ma in precedenza fino al 31 maggio) per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2020.

Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza nell’anno 2020, se non versate alle relative scadenze, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.

Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione.

Per questo motivo sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte, in materia di riscossione.

Vediamo le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento (art. 154, lettera a)

Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020. Dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.

 (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio” (art. 154, lettera c)

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

 

Rateizzazioni (art. 154, lettere b, d)

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti (art. 154, lettera a) (art. 152)

Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 27/05/2020

Fonte: Fisco e Tasse