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Codici Ateco attività ammesse:stretta per le attività produttive non essenziali

In un video trasmesso in tarda serata il Premier Conte annuncia la chiusura delle attività produttive non essenziali: In allegato la Tabella Ateco con le attività permesse

 

 

Nuova stretta su tutta la nazione. Ieri sera dopo l'ordinanza della Regione Lombardia, in un video in tarda serata, il Presidente del Consiglio ha annunciato l'estensione delle misure su tutto il territorio nazionale. Resteranno aperte solo le attività ritenute essenziali, supermercati, generi alimentari e negozi di prima necessità, farmacie, parafarmacie, servizi bancari, postali, finanziari,assicurativi trasporti.

Ecco il testo del comunicato del Premier Conte trasmesso in tarda serata ieri sera, che annuncia la chiusura delle attività produttive non essenziali:

"Buonasera a tutti, sin dall'inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione, ho scelto di non minimizzare, non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. Ho scelto di rendere tutti voi partecipi della sfida che siamo chiamati ad affrontare, è la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo Dopoguerra. In questi giorni durissimi, siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano un segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà finito.

La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova, questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi noi condividiamo, non sono semplici numeri, quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari.

Le misure sin qui adottate, l'ho già detto, richiedono tempo prima che possano spiegare i loro effetti, dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole con pazienza, con responsabilità, con fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole, rimanere a casa, rinunciare a radicate abitudini, non è affatto facile ma non abbiamo alternative, in questo momento dobbiamo resistere perché solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e a tutelare le persone che amiamo.

Il nostro sacrificio di rimanere a casa è per altro minimo, se paragonato al sacrificio che stanno compiendo altri concittadini, negli ospedali, nei luoghi cruciali per la vita del Paese c'è chi rinuncia, chi rischia molto di più. Penso in particolare innanzitutto ai medici, agli infermieri ma penso anche alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, agli uomini e alle donne della Protezione Civile, ai commessi dei supermercati, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai lavoratori dei servizi pubblici, anche ai servizi dell'informazione, donne e uomini che non stanno andando semplicemente a lavorare, ma compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità verso l'intera nazione. Compiono un atto di amore verso l'Italia intera.

Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.

Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza.Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi, fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.

Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale.

Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo.

È una decisione non facile, ma è una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio.
È una decisione che si rende necessaria, oggi in particolare, per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia.

L’emergenza sanitaria – ma lo avevamo previsto – sta tramutando in piena emergenza economica, ma a voi tutti dico: “Lo Stato c’è. Lo Stato è qui”. Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa e ripartire quanto prima.

Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte, come una catena a protezione del bene più importante: la vita. Se dovesse cedere anche solo un anello, questa barriera di protezione verrebbe meno, esponendoci a pericoli più grandi, per tutti.

Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze, fra le braccia di parenti, di amici.Stiamo rinunciando alle abitudini più care, lo facciamo perché amiamo l’Italia, ma non rinunciamo al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo.

In allegato il testo delle attività consentite.

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i soggetti più colpiti

Sospensione versamenti, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti dall'emergenza da Coronavirus, lo prevede il Decreto Cura Italia

 

 

Il Decreto Cura Italia (articolo 61 Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18) ha confermato la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo, senza limiti di fatturato, per quei settori che sono stati più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I settori interessati sono:

  • turistico-alberghiero,
  • termale,
  • trasporti passeggeri,
  • ristorazione e bar,
  • cultura (cinema, teatri),
  • sport,
  • istruzione,
  • parchi divertimento,
  • eventi (fiere/convegni),
  • sale giochi e centri scommesse.

 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • o in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (entro il 30 giugno 2020 solo per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti interessati.

 

I soggetti più colpiti dall'emergenza Coronavirus

Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, il nuovo Decreto ha ampliato i soggetti per il quali inizialmente l’articolo 8, commi 1, del DL 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le ulteriori categorie di soggetti rientranti nella suddetta sospensione sono:

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per tutti questi soggetti e per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, pertanto, i termini dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, nonchè del versamento iva di marzo, sono sospesi, e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno in quanto il 31 cade di domenica).
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Quanto già versato non viene rimborsato.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020, e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Corona Virus: deduzioni e detrazioni per le donazioni agli ospedali

Raccolte fondi e donazioni per rispondere alla emergenza da Corona Virus: benefici fiscali per imprese e privati che donano

 

 

Oltre alle numerose misure straordinarie previste dal Governo, per rispondere alla emergenza sanitaria e all’emergenza economica causate dalla epidemia da Corona Virus, in queste ore si stanno moltiplicando le iniziative solidali messe in atto da enti e privati, nei confronti del personale medico impegnato per la salute pubblica. (Si veda l'articolo Coronavirus: detrazioni e deduzioni per le donazioni alle fondazioni ospedaliere).
Si avvicendano inoltre iniziative a sostegno dei tanti reparti di rianimazione, oramai quasi al collasso per i numerosi contagi da Covid 19.
Si ricorda che il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in favore di determinate categorie di enti che svolgano attività di rilevanza sociale.

 

Coronavirus: regole generali per le donazioni

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 noto come Codice del terzo settore è intervenuto anche con misure relative alla detrazione e deduzione riconosciute per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di ONLUS, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.

In linea generale le erogazioni liberali in favore delle ONLUS possono essere effettuate:

  • in denaro oppure in natura
  • da persona fisica o impresa

A seconda della tipologia del soggetto che le avrà effettuate, daranno diritto ad una detrazione dall’imponibile oppure una deduzione dall’imposta.

Per quanto riguarda le erogazioni in denaro o in natura, alle quali si sta facendo ricorso in queste ore, proprio per far fronte alla emergenza sanitaria fino ad ora coperta grazie ai fondi della Protezione Civile, occorre distinguere i benefici fiscali nel modo di seguito riepilogato.

Prima di addentrarci però, ricordiamo che a norma del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - art 83 comma 4 è chiarito inoltre che, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Attenzione va poi prestata al fatto che per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

 

Coronavirus: donazioni per gli ospedali da privati

In generale, le persone fisiche possono optare alternativamente per la detrazione dal reddito o la deduzione dalla imposta in base a calcoli di convenienza. Per approfondire la differenza si rimanda alla lettura dell'articolo Detrazioni e deduzioni fiscali 2020: quale differenza?

In particolare, si sensi del comma 1 dell’art. 83 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

  • per le erogazioni liberali in denaro o natura in favore di enti di cui all’art. 79 comma 5 dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente e per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
  • per le erogazioni liberali in favore di organizzazioni di volontariato OV dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 35% degli oneri sostenuti e per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro.

Il comma 2 aggiunge che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, effettuate da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere calcolata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, e non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Semplificando alcune indicazioni sui quadri della dichiarazione fiscale:

  • spese che danno diritto alla detrazione del 30%, erogazioni alle ONULS e ASP (Modello redditi quadro RP, righi da RP 8 a RP 13, codice 71)
  • spese che danno diritto alla detrazione del 35%, erogazioni alle organizzazioni di volontariato OV (Modello Redditi quadro RP, righi da RP 8 a RP 13, codice 76).

 

Corona virus: donazioni delle persone giuridiche

Per le persone giuridiche è ammessa SOLO la deduzione dalla imposta.  In particolare:

  • L’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.
  • Qualora la deduzione dovesse essere di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, la relativa eccedenza potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Relativamente ai modelli dichiarativi Redditi SP 2019 si precisa che:

  • nel rigo RN16 è stata inserita la colonna 1 per indicare l’ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate nel 2018 a favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017);
  • nel rigo RN17 è stata inserita la colonna 27 (riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati), in cui vanno indicati gli oneri sostenuti nel 2018 di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle associazioni di promozione sociale, sostenuti dal dichiarante, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse