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Anticipo Cassa integrazione dalle banche entro Pasqua

Firmato l'accordo tra banche Governo e sindacati per l'anticipo degli importi di cassa integrazione per il COVID 19 direttamente sui conti dei lavoratori, senza costi

 

 

E' stata sottoscritta ieri 30 marzo una  convenzione  tra Governo, ABI  e sindacati che consentirà l'anticipo della cassa integrazione da parte delle banche ai lavoratori sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus, senza attendere le procedure amministrative tra datori di lavoro e INPS. 

L'accordo  firmato dalla  ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo dopo un confronto in videoconferenza con l'associazione bancaria e  CGIL CISL e UIL  regolamenta le modalità con cui le banche potranno riconoscere  l'anticipo ai beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020. 

Si tratta, ricordiamo,    di:

  • cassa integrazione ordinaria , che può sostituire anche trattamenti già in corso, con una nuova causale COVID 19 nazionale,
  • assegni ordinari del Fondo di integrazione salariale,
  • Cassa integrazione in deroga per tutte le PMI e attività escluse  dalla Cassa ordinaria, senza limitazioni nel numero di   dipendenti.

La misura nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna si cumula con quanto previsto dal decreto legge 9 2018.

Sul punto maggiori dettagli nell'articolo "Cassa integrazione al via le domande"

Particolarmente importante " l'inserimento nel testo del protocollo dell'esclusione di costi a carico dei lavoratori per l'ottenimento delle anticipazioni",  ha spiegato la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

In una nota dell' Abi  infatti si  invitano le banche associate , nell'applicare la Convenzione " ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell'anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa". 

I primi assegni potranno partire anche prima delle festività pasquali ha affermato il ministero dello sviluppo economico Patuanelli 

Abi ha concordato modalità semplificate per determinare l'importo  , che potrà arrivare  a 1400 euro per i  lavoratori a zero ore per 9 settimane di sospensione (assegno ovviamente riproporzionato se per periodi inferiori o se part-time).

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili come previsto dall'accordo firmato di recente con i sindacati in materia di sicurezza sul  luogo di lavoro. 

Infatti l'Abi raccomanda  che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l'importo sul conto corrente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 31/03/2020

Fonte: CISL

 

Bonus 600 euro professionisti con casse previdenziali

Requisiti per usufruire del bonus e chiarimenti per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

 

 

In favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19 è prevista un’indennità pari ad euro 600, almeno in relazione al mese di marzo.
Questo è quanto previsto dal Decreto che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta di cui all’art. 44 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

 

Bonus 600€ professionisti: requisiti per beneficiarne

Il principale requisito per poter godere di questa misura straordinaria è che il soggetto richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi dell’anno 2019 con la propria Cassa previdenza.

Il Decreto fissa poi altri requisiti che vedremo insieme agli aspetti più strettamente operativi per la richiesta dell’indennità: anzitutto la finestra per la presentazione dell’istanza va dal 01 aprile 2020 al 30 aprile 2020. Non saranno, si legge nel decreto, ammesse istante presentate dunque successivamente.

Un aspetto sicuramente rilevante è quello del monitoraggio delle risorse. Infatti, è previsto, che gli enti di Previdenza a cui va inviata la domanda, con cadenza settimanale comunichino al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al MEF le istanze presentate e quelle ammesse al pagamento e questo per monitorare gli scostamenti di spesa rispetto al limite (ricordiamo che si tratta di 200 milioni messi a disposizioni per l’anno 2020). Eventuali variazioni rispetto al limite di spesa non posso essere autorizzati in autonomia dalle e rispettive Casse, ma per poterlo fare saranno necessari dei decreti del MEF, sentito il Ministro competente e in ossequio a quanto riportato all’articolo 126 comma 7 del DL 18 del 2020. 

Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica”.

A parere di chi scrive è vero che è stato scongiurato il famigerato “click day” ma non sembra utile tergiversare nella presentazione della domanda e questo anche perché nel Decreto è comunque scritto che “Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell’articolo 4, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio”.

L’istanza deve essere presentata al proprio Ente di Previdenza secondo lo schema previsto dai singoli enti: di fondamentale importanza è l’autocertificazione allegata rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n 445.
Il professionista dunque dichiara sotto la propria responsabilità

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • inoltre, il professionista dichiara di
    • aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione di cedolare secca) non superiore ai 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi conseguenti all’emergenza Covid-19 (articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto);
    • aver percepito nell’anno 2018 un reddito tra i 35.000 e i 50.000 euro (al lordo dei canoni di locazione di cedolare secca) e che abbiano chiuso la partita iva tra il 23 febbraio 2019 e il 31 marzo 2020 oppure sempre in tale intervallo di redito che abbiano ridotto al 31 marzo 2020 l’attività del 33% rispetto al primo trimestre 2019, in entrambi i casi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto). Qui, in relazione a questo punto, il legislatore sente il bisogno di specificare (appunto all’articolo 2 del medesimo decreto) che il reddito è individuato secondo il principio di cassa (ricavi percepiti al netto delle spese sostenute).

A parere di chi scrive in attesa di un chiarimento in senso contrario il principio di cassa deve essere adottato sempre (anche sul primo requisito reddituale).

All’istanza è necessario allegare copia del documento di identità e del codice fiscale (entrambi dunque) e le coordinate bancarie o postali per l’accredito.
La mancanza delle indicazioni sopra riportate (devono quindi, si capisce dalla lettura, essere riportate tutte le indicazioni) e in mancanza della copia della carta di identità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie/postali la domanda si considera inammissibile.
Rimangono da fissare le modalità e i termini con i quali gli Enti trasmetteranno i nominativi all’Agenzia delle Entrate e all’INPS per effettuare i controlli.

 

 

Chiarimenti bonus 600 ai soggetti non appartenenti a Casse di Previdenza Private

Il Mef ha chiarito in modo esplicito la sua posizione in merito all’indennità dei 600 euro per i soci di società di persone e di S.r.l. La risposta del MEF ha chiarito che l’indennità dell’articolo 28 del Decreto Cura Italia è personale e dunque non è attribuibile alla società e quindi compete ai singoli soci se iscritti alle gestioni dell’INPS:
Questa risposta anzitutto supera e chiarisce dubbi ed interpretazioni relative al possesso o meno della partita IVA, che quindi non è requisito per entrare a far parte della platea di soggetti che possono beneficiare dell’indennità.
Il bonus riguarda dunque quei soci che operano in settori coperti dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) in particolare in attività iscritte all gestione commercianti e artigiani INPS (sono quindi esclusi quelli che operano nel settore industriale).

Il bonus riguarda poi anche i soci lavoratori amministratori di Srl.

Si riporta poi un ulteriore chiarimento del MEF “Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.”
La motivazione di tale esclusione (a fronte dunque di una interpretazione letteraria) risiede nel fatto che gli agenti di commercio sono obbligati alla doppia iscrizione AGO ed ENASARCO e quindi a loro pare destinata la possibilità di accedere all’indennità per i professionisti con cassa di appartenenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 29/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Modello IVA TR: rimborso e compensazione del credito trimestrale

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

 

 

Per adeguare al quadro normativo attuale il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il Provvedimento  144055/2020 del 26 marzo per aggiornare

  • il modello,
  • le relative istruzioni per la compilazione
  • le specifiche tecniche

per tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 27 agosto 2019, con il quale sono state innalzate le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.(innalzamento al 6% per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura, legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale di cui ai nn. 43 e 45).

Il nuovo modello IVA TR deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2020, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. In merito alla scadenza si ricorda che il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) contenente le prime misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus, è possibile presentare il modello entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni o conseguenze.

 

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 27/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse