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Il tuo commercialista: Autoliquidazione INAIL 2020: istruzioni e scadenze

Autoliquidazione INAIL 2020: istruzioni e scadenze

Istruzioni operative e calendario degli adempimenti 2020 per l'autoliquidazione INAIL a saldo 2019 e anticipo 2020. Coefficienti di interesse e riduzioni di tariffa in vigore

 

 

Sono state pubblicate dall'Inail il 13 gennaio le istruzioni operative e il calendario degli  adempimenti  per l' autoliquidazione del premio a saldo 2019 e in anticipo 2020.  Vengono anche elencate le riduzioni di premio attualmente  in vigore, modificate dalla precedente legge di bilancio 2019.


Le scadenze per effettuare l'autoliquidazione sono le seguenti:

17 febbraio 2020: 

  • versamento del premio Inail  a saldo 2019 e anticipo 2020; il versamento può essere eseguito in unica soluzione oppure in forma rateale ognuna pari al 25% del premio annuale,  quindi in questa data va versata la prima  rata .  La rateizzazione non è possibile per i contributi associativi . Va utilizzato il modello di pagamento unificato F24 o F24EP.
  • richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte con relativa motivazione  con il servizio Riduzione  Presuntoindicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020 (l'Istituto può disporre  controlli in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte) 

 
2 marzo 2020: obbligo di  dichiarazione telematica delle retribuzioni   per i datori di lavoro titolari di Pat  e Pan (posizioni assicurative navigazione), con le seguenti modalità:

  • I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online, che  calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è  902020.
  • I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. 

18 maggio 2020: versamento della seconda rata, maggiorata applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00226767;

20 agosto 2020: versamento della terza rata, applicando il coefficiente di interesse  pari a 0,00461178.
16 novembre 2020: versamento della quarta ed ultima rata, maggiorata applicando il coefficiente di interesse  pari a 0,00695589.

 

Nella tabella si riepilogano le date di scadenza e delle date effettive di pagamento tenendo conto di giorni festivi e dell' interruzione  feriale degli adempimenti:

 

Rate  

Data scadenza

Data utile per il pagamento

 Coefficienti per calcolo interessi

16 febbraio 2020

17 febbraio 2020

0

16 maggio 2020

18 maggio 2020

0,00226767

16 agosto 2020

20 agosto 2020

0,00461178

16 novembre 2020

16 novembre 2020

0,0069558

 

Le riduzioni del premio di cui tenere conto nell'autoliquidazione 2019/2020  in vigore  sono le  seguenti 

  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, nella misura del 45,07% in regolazione e 44,32% in rata
  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan)
  • sgravio per il Registro Internazionale (Pan)
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, con riduzione del premio nella misura del 50%
  • riduzione per le imprese artigiane da valersi solo in sede di regolazione nella misura del 7,38%
  • riduzione per Campione d'Italia nella misura del 50% su regolazione e rata
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci
  • incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi con riduzione del 50% dei premi.

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012  costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non  rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/01/2020

Fonte: Inail