Il tuo commercialista: Autoliquidazione INAIL: chiesta una proroga della scadenza

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Autoliquidazione INAIL: chiesta una proroga della scadenza

I consulenti del lavoro chiedono la proroga della scadenza del 16 maggio . Nella circolare 7 2019 indicazioni sul nuovo sistema tariffario Inail 2019.

 

 

Il termine per l'autoliquidazione INAIL quest'anno è stato prorogato al 16 maggio a causa della sostanziale riforma con la riduzione delle tariffe inail definita dalla legge di stabilità 2019 e già in vigore dal 1.1.2019. Alla  norma  non sono seguiti pero , tempestivamente i decreti ministeriali e la Guida  INAIL per l'autoliquidazione è stata emanata con molto ritardo. L'Inail stessa non è riuscita a rispettare il termine prorogato al 31 marzo per la comunicazione alle aziende delle nuove basi di calcolo. L'inail ha fatto sapere infatti  il 95% dei datori di lavoro ha ricevuto le comunicazioni il 10 aprile  2019. Per molti dunque, è stata una corsa contro il tempo. 

Per questi motivi la Presidente del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, ha scritto al Ministro del Lavoro Di Maio per chiedere  una proroga del termine del 16 maggio , sulla quale si attende a breve una risposta.

Intanto la Fondazione studi dei consulenti del lavoro aveva  pubblicato  la circolare 7 2019  con  chiarimenti sul nuovo sistema tariffario Inail  introdotto dalla legge di stabilità 2019 . Nei quattro allegati  inoltre viene illustrato il confronto fra le gestioni tariffarie in vigore sino al 31 dicembre 2018 e le nuove tariffe in vigore dallo scorso 1° gennaio. 

I consulenti del lavoro evidenziano che le novità riguardano soprattutto le modalità di determinazione delle tariffe mentre non si riscontrano particolari  modifiche  per quanto concerne l'inquadramento dei datori di lavoro, la classificazione delle lavorazioni, gli adempimenti datoriali, l'accentramento delle posizioni e il contenzioso normativo. L'inquadramento della gestione tariffaria  per le aziende soggette alla gestione INPS resta  fondato su quanto previsto dalla legge 88/1989 , mentre se il datore non è soggetto all'istituto di previdenza la classificazione  viene definita direttamente dall'Inail.

La Fondazione  sottolinea che l'INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio. Se la sistemazione delle incongruenze  giungesse dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate. 

 

 

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Pubblicato il 07/05/2019

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro