CCNL somministrazione di lavoro: le novità

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CCNL somministrazione di lavoro: le novità

Durata contratti a termine ampliata, taglio anziantià, welfare e MOG: le novità del ccnl agenzie di somministrazione lavoro aderenti ad Assolavoro

 

 

E' stato firmato  lo scorso 21 dicembre 2018 da Assolavoro e dalle organizzazioni sindacali Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro aderenti (circa l'87% del totale in Italia).  L'accordo è stato  ratificato dal Consiglio Direttivo di assolavoro e dalle assemblee dei lavoratori nel mese di febbraio 2019 . Questi tipi di contratto hanno riguardato nel 2017 oltre 700mila persone e hanno avuto un ulteriore incremento nel 2018 proprio a seguito dell'introduzione del Decreto Dignità.

Il decreto Dignità come noto ha ridotto infatti da 36 a 12 mesi la durata massima del contratto a termine, tanto diretto quanto stipulato a scopo di somministrazione,  con la possibilità di  prosecuzione del rapporto per altri 12 mesi solo in caso si realizzino le condizioni previste nelle causali fisse dettate dal decreto.

In sede di conversione in legge è stato comunque previsto che le disposizioni contrattuali collettive possano derogare dalla disciplina generale. Vediamo di seguito le soluzioni adottate nel nuovo ccnl. 

 

 

Durata massima dei contratti a termine in somministrazione

 Nell'accordo si prevede  che  a far data dal 1° gennaio 2019:

  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con una azienda utilizzatrice, la durata massima va   individuata dal contratto collettivo di settore applicato . In assenza di tale disciplina la durata massima è fissata in 24 mesi;
  • nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore puo avere una durata massima complessiva di 48 mesi.

Il nuovo accordo  prevede anche la possibilità di eseguire contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di lavoratori che sono assunti alle dipendenze dell’agenzia con contratto a tempo indeterminato senza limite di durata massima.

Da segnalare tra le disposizioni più rilevanti del nuovo accordo quelle che superano alcuni rischi derivanti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.17/2018, relativa al  Decreto Dignità.

La prassi ministeriale infatti include  computo dei 24 mesi alla successione di contratti a termine intercorsi tra le Parti tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione anche antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.   Questa indicazione comportava secondo  Assolavoro, che sarebbero state non meno di 53mila le persone che a gennaio 2019, raggiunti i 24 mesi di lavoro con la medesima Agenzia, non sarebbero potute più essere impiegate con un contratto di somministrazione a termine .
L’Accordo Assolavoro – sindacati  dispone che  tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (ApL e lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni, qualunque sia il numero di mesi di impiego )

 

In sintesi  quindi :

Contratti tra 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 si calcolano al massimo per 12 mesi

Max 12 mesi

 Contratti precedenti il 1° gennaio 2014

Non si calcolano

Durata massima contratto con utilizzo nella stessa azienda

24 mesi

Durata massima contratto con utilizzo presso varie diverse o

48 mesi

 

 

Proroghe contratti somministrazione

Il Ccnl incrementa il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 (sei proroghe per ogni contratto di somministrazione)  che possono  salire a otto, se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima diversa dai 24 mesi.
Sono ammesse otto proroghe anche nei casi di

  • lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
  • lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
  • casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
  • impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

 

Welfare e altre novità del CCNL somministrazione Assolavoro

Altri aspetti del nuovo accordo riguardano il  welfare di settore e la formazione e il MOG contratto a monte ore garantito:

  • si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
  • una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
  • Contratto a  Monte Ore Garantito  riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo,  grande istribuzione, logistica,alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto 
  • incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
  • per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per  almeno 90 giornate nell’arco nell'anno  viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.

L'accordo non prevede interventi sule retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse